Gli allevatori del consorzio si attengono ad un disciplinare di produzione che prevede i seguenti punti essenziali: Art.1 I Prodotti: pecorino, ravaggiolo e ricotta e ricottina ” dovranno essere prodotti solo con latte di pecora conforme ai requisiti sanitari previsti dal dpr 54 e che provenga da allevamenti: che abbiano la loro sede entro i confini della provincia di Pistoia; che allevino pecore di razze specializzate da latte che attuino un sistema di allevamento brado o semibrado che pascolino e/o utilizzino, le produzioni foraggiere dell’area montana e pedemontana della provincia di Pistoia; che assicurino nella alimentazione del bestiame il rispetto delle seguenti norme: - una quota della razione giornaliera costituita da foraggi a fibra lunga - è vietato l’uso di insilati - è vietato l’impiego di prodotti di origine animale - è vietato l’uso di antibiotici a scopo auxinico. Art.2 I prodotti saranno ottenuti esclusivamente con latte di pecore che, oltre a soddisfare i requisiti previsti dalla normativa vigente in termini di carica microbica, composizione chimica e assenza di sostanze non ammesse verrà sottoposto a ulteriori controlli … Art.3 Il latte deve essere lavorato entro due ore dalla mungitura. Art.4 Il latte non deve subire trattamenti termici con temperature superiori a 40°, ad eccezione dei prodotti : ricotta e ricottina e della fase di “cottura” per i pecorini da “asserbo”. Art.5 I diagrammi di flusso e le tecniche adottate …dovranno essere riportati nel “ M.A.A.I.” … Art.6 I prodotti “MONTAGNE E VALLI DI PISTOIA” devono recare ..etichetta conforme e marchio.. Art.7 La trasformazione dei prodotti “ MONTAGNE E VALLI DI PISTOIA ” potrà essere fatta solo, nel rispetto della normativa vigente, dagli allevatori che trasformano direttamente nei locali aziendali, autorizzati ai sensi del DPR 54 o della 283, il latte prodotto nella loro azienda, regolarmente registrata come “azienda zootecnica che produce latte ovino” ai sensi delle direttive CEE 92/46 e 92/47. Art.8 Il produttore aderente al marchio è obbligato ad attuare l’autocontrollo … Art.9 Potranno aderire al marchio collettivo solo gli allevatori soci dell’APA … che partecipino ai programmi di assistenza tecnica …. Art.10 Il personale dell’organismo di controllo … dovrebbe essere composto da tecnici operanti nei programmi di assistenza tecnica e deve poter accedere liberamente negli allevamenti …. Art.11
Chiunque produce, pone in vendita o comunque immette sul mercato prodotti finiti, marchiati impropriamente con lo stesso marchio o comunque fa uso di indicazioni o segni suscettibili di trarre in inganno l’acquirente è denunciato alle autorità competenti Art.12 Chiunque impedisce l’espletamento delle verifiche e dei controlli previsti nel presente regolamento è passibile di radiazione dal Marchio collettivo.
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